Stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile è ormai obbligatorio, come ben noto, per i titolari di una imbarcazione. Tale obbligo, in particolare, affonda le proprie radici nel tempo, essendo stato introdotto per la prima volta in Italia nel 1969 con la legge n. 990, seguita poi da successive modifiche ed integrazioni tra cui il Codice delle Assicurazioni private del 2005 ed infine la legge del 2003 sul riordino ed il rilancio della nautica attualmente in vigore..
Cosa è obbligatorio assicurare
Scendendo ancora di più nel dettaglio e nello specifico della normativa, è bene chiarire che l’obbligo in questione sussiste per tutte le unità da diporto, tender compresi, con la sola esclusione delle barche a remi e delle barche a vela senza motore ausiliario. Diversamente dalla normativa previgente, quindi, l’obbligo di assicurarsi risulta in vigore anche per tutti i motori amovibili di qualsiasi tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, elettrici, idrogetto, ecc.) e di qualsiasi potenza, essendo stata eliminata dalla legge del 2003 la previgente esenzione dall’obbligo assicurativo per i tre cavalli fiscali.
Quali danni copre l’assicurazione nautica
La polizza assicurazione nautica prevede, principalmente, la copertura per i danni provocati a terzi, ma risulta possibile integrarne il contenuto aggiungendo anche coperture per danni a se stessi, quali furto e incendio.
Naturalmente, poi, le polizze cambiano ed assumono una fisionomia diversa a seconda delle esigenze dell’assicurando e in base al diverso utilizzo che egli intenda fare della propria imbarcazione. Da qui dunque la possibilità di stipulare diversi tipi di polizze, non solo la classica responsabilità civile e garanzie integrative per natanti o infortuni e incidenti relativi all’equipaggio, ma anche quella rischi gare e regate, responsabilità civile per marine e approdi, per scuole vela e istruttori, gestori di stabilimenti balneari e assistenti bagnanti, fino alle polizze e coperture speciali per broker e noleggiatori o a quelle per cantieri e rimessaggi.
La possibilità di sbizzarrirsi, insomma, con le diverse coperture che le polizze in oggetto offrono, di certo non manca. Il tutto, fortunatamente, non può che andare a vantaggio dei titolari delle barche, più tranquilli e rilassati se coperti da una polizza adeguata.
Ecco quindi che l’obbligo assicurativo, un tempo forse considerato solamente un obbligo formale, diventa oggi sinonimo di sicurezza e tranquillità, non solo per il possessore dell’imbarcazione ma anche per i terzi intorno a lui.
Simone Cima è uno studente universitario, di 24 anni, della facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre.
Autore di alcuni interventi per un gruppo di ricerca locale su argomenti tecnico- giuridici, nell’ultimo anno, parallelamente all’attività di studio, ha tuttavia collaborato alla redazione di articoli per diverse aziende, specialmente in tema di assicurazione, eco sostenibilità, alimentazione e cibernetica.