Marina resort, marina resort fortissimamente marina resort. Come un mantra sentiamo sempre più spesso pronunciare queste due parole, con la speranza che possano rappresentare la panacea della portualità turistica nazionale, che le permetta di continuare a percorrere il lungo e tortuoso cammino verso il proprio risorgimento. Ma che cosa si intende veramente con questa espressione, da dove proviene e come si applica?
Questo articolo, che non approfondisce né sostituisce alcun parere fiscale e/o legale, si propone di fare un breve excursus circa il tanto dibattuto argomento con lo scopo di illustrarne il percorso storico, evidenziarne le macro caratteristiche e fornire parte della documentazione a supporto del lettore.
Di marina resort si è iniziato a parlare, per quanto a me noto, nel lontano 2002 quando, con Legge regionale n. 2 del 16 gennaio, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attenta al turismo ed al turista grazie alla presenza di porti, campeggi, piste da sci e villaggi turistici, ha statuito che…omissis…Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza. Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort…omissis…Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 5…omissis… I porti turistici, attraverso questa nuova formula, venivano dunque parificati alle altre strutture turistico-ricettive.
La norma, valevole a quel tempo solo per la Regione Friuli e dalla stessa modificata negli anni successivi, ebbe il grande merito di aprire una breccia in quello che fino a quel momento pareva essere un muro invalicabile. Grazie all’equiparazione con i campeggi ed i villaggi turistici, i porti entravano infatti a pieno titolo nelle strutture turistico-ricettive con la non trascurabile possibilità di applicare, alle tariffe dei posti barca, l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% prevista dal punto 120) della Tabella A, Parte III del Decreto IVA riferito ai beni e servizi.
Molto “mare”, con forza a volte distruttiva, è poi passato sotto i ponti che sostenevano la filiera nautica nazionale ma, per necessità di sintesi e per concentrare la trattazione sulla attuale situazione, non ci soffermeremo su questo periodo del passato se non per rilevare che, al fine di provare a rimediare agli scriteriati provvedimenti intrapresi negli anni 2011/2012, il Legislatore si è infine persuaso ad intraprendere un, sebbene molto timido, percorso di rilancio delle imprese della filiera nautica riconoscendo, dopo che nel frattempo anche le Regioni Emilia Romagna e Liguria vi avevano provveduto, i c.d. Marina Resort.
Marina Resort e porto turistico. Quali i requisiti e fino a quando si applica il regime fiscale agevolato?
La definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è contenuta nel ben noto D.P.R. 509/1997 (art. 2). In particolare il «porto turistico», è definito come il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; l’«approdo turistico» è la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; i «punti d’ormeggio», sono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto
Il comma 1 Articolo 32 della Legge 11 novembre 2014 n. 164 (Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto) equipara, come leggeremo più avanti, alle strutture ricettive all’aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort). In poche parole le strutture dedicate alla nautica da diporto, genericamente chiamate porti turistici, vengono equiparate alle altre strutture ricettive attraverso la denominazione di marina resort.
A questo punto però, prendendo in prestito una frase tormentone usata da un noto conduttore televisivo napoletano (A. Lubrano), “la domanda sorge spontanea”: ogni porto turistico, approdo o punto di ormeggio è quindi automaticamente un marina resort? La risposta è no; le due cose non sono conseguenti.
Con Decreto 3 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti individuato i requisiti minimi ai fini dell’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all’aria aperta dove, all’articolo 1, si legge…omissis…Requisiti. Sono stabiliti nell’Allegato A, parte integrante del presente decreto, i requisiti minimi che le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell’ambito di idonee strutture dedicate alla nautica, devono possedere per l’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta…omissis…
Allegato A
- Posti barca
- Area idonea ed attrezzata per consentire l’ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da diporto non inferiore a sette
- Impianti
- Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza
- Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate
- Impianto di illuminazione
- Impianto idrico
- Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata
- Impianto di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa
- Servizi, attrezzature e impianti complementari
- Vigilanza
- Pulizia ordinaria delle aree comuni
- Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie
- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti
- Installazioni igienico-sanitarie di uso comune
- Cassetta di Pronto soccorso ai sensi della vigente normativa
- Erogazione acqua potabile
- Attrezzatura di ristoro
- Dotazioni e impianti nello specchio acqueo
- Aspiratore acque nere di bordo
Abbiamo visto che l’introduzione dei marina resort avviene definitivamente con l’articolo 32 della Legge 11 novembre 2014 n. 164 ma, a tal proposito, non possiamo non evidenziare come tale norma fosse contraddistinta da una singolare particolarità; la sua validità era limitata al 31 dicembre 2014 e, pertanto, efficace per non più di un mese (fra l’altro invernale). L’articolo ha avuto comunque il merito di statuire che…omissis…Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta…omissis…
Con l’articolo 1, comma 237, della successiva Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015) il Legislatore stabilì, fortunatamente, che le parole “fino al 31 dicembre 2014” fossero sostituite con “fino al 31 dicembre 2015” estendendo quindi a tutto il corrente anno il regime fiscale agevolato dell’IVA al 10% (invece del 22%) per i servizi di accoglienza prestati dai c.d. marina resort.
Come specificato anche dall’Associazione Italiana Porti Turistici-Assomarinas “fino al 31 dicembre 2015 sarà quindi, applicabile l’aliquota ridotta al 10% alle prestazioni di servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali per lo stazionamento dell’imbarcazione.”
A che cosa e come si può applicare il regime fiscale agevolato, con IVA al 10%?
Abbiamo descritto quindi i requisiti affinché un porto turistico possa essere considerato marina resort e fino a quando il regime fiscale agevolato sia applicabile. Quello che ancora rimane da conoscere è a che cosa tale regime si possa applicare e, più precisamente, a quali dei tanti servizi offerti. Un marina moderno mette infatti a disposizione non solo quelli definiti come “servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per sosta e pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, in relazione all’affitto giornaliero e stagionale” ma anche servizi complementari come l’alaggio, il varo, il lavaggio carena, etc.
A questo proposito l’Agenzia delle Entrare, in risposta ad un quesito posto dall’Associazione Italiana Porti Turistici (Assomarinas) in occasione di Telefisco 2015 organizzato da Il Sole 24 ORE, ha fornito utili chiarimenti in merito. L’Agenzia infatti, nel confermare che i c.d. marina resort rientrano fra le strutture ricettive all’aria aperta con spazi destinati all’ormeggio in transito (cioè per affitto giornaliero e stagionale) con aliquota IVA ridotta del 10%, chiarisce che…omissis…l’aliquota ridotta nella misura del 10 per cento di cui al n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA – riferita alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive – sia applicabile alle prestazioni di servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per la sosta e il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto, con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali per lo stazionamento dell’imbarcazione…omissis…
L’argomento, come si vede, è ancora lontano dal considerarsi definito in tutti i suoi aspetti e suggerisco di tenervi costantemente aggiornati, soprattutto da un punto di vista fiscale, riguardo le precise interpretazioni relative alle modalità di applicazione della norma.
Ora bisogna domandarsi quale sarà l’efficacia ed il reale impatto che questo primo intervento potrà avere nel rilancio di un settore che, nonostante i posti di lavoro che è in grado di creare ed il contributo fornito al PIL, è stato inspiegabilmente maltrattato e umiliato e, soprattutto, se questo sarà solo il primo dei provvedimenti necessari a permettere un vero rilancio del settore della portualità turistica oppure se rimarrà, tristemente, il primo e l’ultimo.
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